C.O.GAS S.r.l. informa i propri clienti che, da Dicembre 2009, è attivo il “bonus sociale gas”, il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di gas naturale.
Uno strumento introdotto dal Governo, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di gas naturale, che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per il gas naturale.
Da gennaio 2021, con l’emanazione da parte dell’Autorità della deliberazione 63/2021/R/com del 23 Febbraio 2021 e s.m.i., ha preso avvio il regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto del bonus sociale gas per disagio economico, in sostituzione del precedente sistema “a domanda”, come stabilito dal D. Lgs n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 157 del 19 dicembre 2019.
Per ottenere il bonus gas per disagio economico (e quindi la prevista riduzione sulla spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale), dal 1° gennaio 2021 ai cittadini/nuclei familiari basta compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini dell’attestazione ISEE.
Le condizioni necessarie per avere diritto ad accedere al bonus sociale gas per disagio economico sono:
- appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro, oppure:
- appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure:
- appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
L’erogazione automatica dei bonus sociali gas ha avuto inizio da luglio 2021.
Con la pubblicazione della deliberazione 257/2021/R/com, sono state definite le logiche secondo le quali, sempre a partire da luglio 2021, vengono riconosciute anche le eventuali quote di bonus già maturate e relative a periodi di agevolazione precedenti al 01/07/2021.
Gli importi previsti per l’ammontare totale della quota di compensazione da corrispondere al cliente finale sono differenziati rispetto alla categoria d’uso associata alla fornitura di gas, alla zona climatica di appartenenza del punto di fornitura e al numero di componenti della famiglia.
Il valore del bonus è aggiornato annualmente dall’Autorità entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Il bonus è valido per dodici mesi e viene automaticamente rinnovato se permangono le cosiddette condizioni di disagio economico.
L’erogazione automatica del bonus sociale gas è frutto dell’interazione tra molteplici istituti e/o soggetti tra i quali l’INPS, la società Acquirente Unico in qualità di Gestore del Sistema Informativo Integrato (SII), l’impresa distributrice e le società di vendita gas che, dialogando tra di loro, permettono l’operatività del meccanismo di riconoscimento automatico del bonus sociale gas.
Ai fini dell’applicazione del bonus, le società di vendita gas sono tenute a trasferire al cliente domestico titolare del Punto di Riconsegna (P.d.R.) interessato dalla compensazione, la componente tariffaria compensativa riconosciuta dall’impresa di distribuzione.
Il bonus sociale gas, inoltre, è cumulabile con il bonus sociale elettrico.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas o chiamare il numero verde 800.166.654